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Normativa

Normativa sull’acquisto, la detenzione e l’impiego di fuochi di artificio

Qui sotto, degli estratti dalla normativa ufficiale in merito all’acquisto, alla detenzione/trasporto e all’impiego di fuochi d’artificio.


– Si possono acquistare liberamente fuochi d’artificio con marchio CE delle categorie F1, F2, F3, T1, P1 ai sensi del D.Lgs. 123/2015, Art. 1 comma 1 che attua:
“la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumità, la tutela dei consumatori e la protezione ambientale. Il presente decreto individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono possedere per poter essere messi a disposizione sul mercato”;
– Il D.Lgs. 123/2015 Art. 2, Comma1, Lettera B) definisce il «fuoco d’artificio»: “un articolo pirotecnico destinato a fini di svago”;
– Il D.Lgs. 123/2015 Art. 5, Comma 1 definisce chi puo’ acquistare i fuochi d’artificio:
a) fuochi d’artificio: – di cat. F1 a privati che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno; – di cat. F2 a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità; – di cat. F3 a privati che non siano maggiorenni e che non siano muniti di nulla osta rilasciato dal questore ovvero di una licenza di porto d’armi;
b) articoli pirotecnici teatrali di cat. T1 e altri articoli pirotecnici di cat. P1 a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità.


– Il D.Lgs. 123/2015 Art. 5, Comma 8 consente la vendita per corrispondenza (on line, su catalago etc) esclusivamente di fuochi d’artificio di tutte le categorie destinate ai consumatori F1, F2, F3, T1, P1 disponendo: E’ vietata la compravendita per corrispondenza di articoli pirotecnici di categoria F4, P2 e T2, di quelli appartenenti alla categoria IV Tulps, nonché di quelli appartenenti alle medesime categorie classificati ai sensi dell’ articolo 3 del decreto del Ministro dell’interno 9 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011.
– L’Art. 53 del TULPS autorizza a tenere in casa o altrove, trasportare ecc. i fuochi d’artificio che rechino la marcatura CE: “ È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti … che sono privi della marcatura CE”
– La Circolare del Ministero dell’Interno del 20 Maggio 2014 (N. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS(1).(14A04345)(GU Serie Generale n.131 del 9-6-2014), Lettera B) Comma 4) chiarisce che “gli articoli pirotecnici, rivolti al consumo privato, appartenenti alla cat. 2 CE e 3 CE sono progettati e testati per essere impiegati in contesti privati”

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